1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;
b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Assemblea nazionale»;
c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;
d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;
e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea nazionale».