Art. 28.

      1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;

          b) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Assemblea nazionale»;

          c) al quarto comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «all'Assemblea nazionale»;

          d) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Assemblea nazionale»;

          e) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea nazionale».